1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Redditi derivanti da lavoro straordinario). - 1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario o da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi aziendali non sono soggetti ad imposizione.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono in alcun modo a formare il reddito complessivo del soggetto e non sono considerati ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del suo nucleo familiare».
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Decontribuzione delle retribuzioni per lavoro straordinario). - 1. Le erogazioni corrisposte ai lavoratori per prestazioni di lavoro straordinario, svolte entro i limiti annui fissati dai contratti collettivi nazionali, non sono soggette a contribuzione previdenziale».
1. Ai fini di cui alla presente legge, è fatta comunque salva l'osservanza del limite complessivo di quarantotto ore di lavoro settimanale previsto dall'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con parte delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.